Decreto Dirigente unità organizzativa 10 agosto 2005, n.
12544
Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1
dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione
IL
DIRIGENTE DELL’U.O. PREVENZIONE, TUTELA SANITARIA E
VETERINARIA
Richiamato il d.m. 1º dicembre 2004, n. 329 avente per
oggetto: «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all’art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93»;
Considerato che il
suddetto decreto apporta rilevanti modifiche e innovazioni alle attività
svolte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) in materia di prevenzione dei
rischi da sovrapressione, in attuazione dei contenuti della Direttiva
Europea 97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED);
Ritenuto
pertanto che l’applicazione del suddetto d.m. comporti la necessità di
azioni di indirizzo nei confronti delle ASL e di indicazioni operative
sull’attuazione di alcune specifiche disposizioni innovative;
Preso
atto che, al fine di predisporre linee guida regionali in materia, è stato
attivato un apposito gruppo di lavoro presso la U.O. Prevenzione, tutela
sanitaria e veterinaria di questa Direzione Generale, con la
partecipazione di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle
ASL, ed in particolare dei Servizi Sicurezza e Impiantistica;
Visto
il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre
2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione» predisposto dal
gruppo di lavoro sopra richiamato, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Verificato che il documento di cui al
punto che precede contiene considerazioni su aspetti generali di
attuazione del citato d.m., indicazioni procedurali per l’effettuazione
della attività di riqualificazione periodica delle attrezzature a
pressione considerate, nonché procedure per affrontare alcuni casi
particolari di apparecchiature tra cui quelle in esonero;
Ritenuto
di approvare il documento «Linee guida regionali in applicazione del d.m.
1 dicembre 2004, n. 329 in materia di attrezzature a pressione», allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevedere la
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;
Visti gli
artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni che
individuano le competenze e i poteri dei Dirigenti;
Vista la d.g.r.
n. 8/2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali,
incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento
Organizzativo - VIII Legislatura»;
Vista la d.g.r. n. 8/207 del 27
giugno 2005 «II Provvedimento Organizzativo - VIII
Legislatura»;
Decreta
1. di approvare il documento «Linee
guida regionali in applicazione del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in
materia di attrezzature a pressione», allegato al presente atto quale
parte integrale e sostanziale; 2. di disporre la pubblicazione del
presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito web della Regione
Lombardia.
Allegato
Premessa Il 12 febbraio
2005 è entrato in vigore il d.m. 1º dicembre 2004, n. 329 (di seguito
denominato decreto), avente per oggetto:»Regolamento recante norme per la
messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all’art. 19 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93».
Quest’ultimo d.lgs. è il regolamento di attuazione della Direttiva Europea
97/23/CE «Pressure Equipment Directive» (PED). L’Unità Organizzativa
Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della Direzione Generale
Sanità ha provveduto a segnalare alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed in
particolare ai Dipartimenti di Prevenzione Medici - Servizi Sicurezza e
Impiantistica, deputati all’effettuazione delle verifiche e controlli
periodici in materia, l’entrata in vigore del decreto, fornendo una serie
di prime indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti introdotti dal
nuovo regolamento. Essendo successivamente emersa, da parte degli
operatori dei Servizi Sicurezza e Impiantistica delle ASL, la necessità di
chiarire le modalità di applicazione di alcuni punti particolarmente
controversi del decreto, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro
regionale che ha predisposto le presenti linee guida. La finalità è
quella di fornire indirizzi di carattere generale sull’applicazione del
decreto, nonché indicazioni operative alle ASL sulle procedure e modalità
da adottare per l’effettuazione delle verifiche di controllo periodico con
riferimento ad alcune casistiche più ricorrenti.
1. Soggetti
competenti Nel testo del decreto vengono ripetutamente indicati con la
dizione «soggetti verificatori» o «soggetti preposti», i soggetti cui
compete l’effettuazione delle verifiche, sia di primo impianto ovvero di
messa in servizio, sia di tipo periodico. Sebbene non siano
espressamente individuati tali «soggetti», nelle premesse del decreto è
fatto esplicito riferimento al d.lgs. 30 giugno 1982, n. 390, convertito
con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle
funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e
dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro», che
attribuisce all’ISPESL ed alle USL (oggi ASL), le funzioni di verifica che
il decreto prevede. Nella circolare del Ministero Attività Produttive
del 23 maggio 2005 «Controllo della messa in servizio e verifiche
successive, ai sensi del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329», inviata solo ai
costruttori ed utilizzatori di attrezzature a pressione ed insiemi, si
afferma che le verifiche di primo impianto e quelle periodiche possono
essere effettuate da un organismo notificato o da un ispettorato degli
utilizzatori. In proposito la Regione Toscana, a nome del Coordinamento
Interregionale, ha inviato al Ministero stesso il 12 luglio u.s. una
richiesta di chiarimenti, sollevando dubbi sulla interpretazione formulata
e segnalando alcune incongruenze. Si ritiene che la questione potrà
essere affrontata e chiarita solo con una specifica disposizione normativa
nazionale, emanata ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 93/2000.
2.
Messa in servizio: obblighi dell’utilizzatore ed esclusioni
2.1
Attrezzature/insiemi installati e assemblati dopo il 12 febbraio
2005 Il decreto stabilisce che per le attrezzature o insiemi a
pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere
effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione,
denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio. Sono
oggetto di tale verifica tutte le attrezzature ed insiemi di cui all’art 1
del decreto con esclusione delle apparecchiature indicate all’art.
5. Inoltre sono soggetti a tale verifica anche i nuovi impianti intesi
come apparecchi già in uso che: 1. per effetto di cessione o
compravendita debbono essere installati nuovamente; 2. a seguito di un
trasferimento interno nella stessa azienda debbono essere diversamente
allocati ed eserciti nuovamente; 3. pur non essendo oggetto di alcun
trasferimento, subiscono un cambiamento d’uso o di esercizio. La
verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore. Eseguita la
verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della
messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione
di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente,
corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del decreto,
fra cui il verbale di verifica di primo impianto. Al riguardo va osservato
che l’ISPESL, con lettera circolare prot. n. 366/05 del 7 febbraio 2005,
ha stabilito che per tutte quelle attrezzature/insiemi a pressione
sottoposti al controllo di messa in servizio con esito positivo la
relativa dichiarazione non gli deve essere inviata. Tra gli allegati
alla dichiarazione di messa in servizio è prevista nel decreto una
dichiarazione attestante la corretta installazione delle
attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni contenute nel manuale
d’uso del fabbricante; per redigere tale dichiarazione il decreto cita
come riferimento il d.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403, abrogato e sostituito
dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che pertanto rappresenta il
riferimento da adottare. Per le apparecchiature costruite prima del
d.lgs. 93/2000, non provviste del manuale d’uso, la dichiarazione di
corretta installazione di cui sopra dovrà avere come riferimento le
vigenti norme di buona tecnica. Per le apparecchiature escluse
dall’obbligo di verifica di primo impianto, ma soggette a controllo o
verifica periodica, tale dichiarazione deve essere inviata
dall’utilizzatore, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura,
all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, sempre corredata da una
serie di documenti tecnici ma senza il verbale di verifica di primo
impianto. In questo caso però l’utilizzatore deve attestare che le
attrezzature/insiemi messi in esercizio siano stati debitamente
installati, mantenuti in efficienza e utilizzati in maniera conforme alla
loro destinazione, senza pregiudicare la salute di persone, cose o
animali. Gli insiemi per cui siano state eseguite le verifiche degli
accessori e dei dispositivi di controllo da parte di un Organismo
notificato/Ispettorato degli utilizzatori sono esclusi dalla verifica di
primo impianto purché sia evidenziata, nella documentazione da allegare
alla dichiarazione di messa in servizio, l’efficienza degli
accessori/dispositivi di sicurezza e controllo.
2.2
Attrezzature/insiemi installati e assemblati prima del 12 febbraio
2005 Per tutte le attrezzature esistenti già in servizio non ancora
sottoposte alla verifica di messa in servizio, certificate secondo il
d.lgs. 93/2000 e per le quali era stata inviata, ai sensi dell’art. 19 di
quest’ultimo, comunicazione di messa in servizio, questa è da intendersi
equivalente alla dichiarazione di messa in servizio purché la stessa sia
integrata con i documenti tecnici e con il verbale di primo impianto, ove
prevista ovviamente la verifica di messa in servizio o di primo impianto,
come richiesto per le nuove attrezzature/insiemi. È opportuno pertanto
che per tutte le comunicazioni di messa in servizio già pervenute alle ASL
sia richiesta tale integrazione.
2.3 Esclusioni dal controllo della
messa in servizio L’art. 5 del decreto prevede, fra le
attrezzature/insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio, i
recipienti semplici di cui al d.lgs. 311/91 con pressione minore o uguale
a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar·litro. In
questa condizione possono essere ricompresi anche i vasi di espansione
degli impianti di riscaldamento, per cui in occasione della verifica
periodica o straordinaria da parte della ASL, nel caso di loro
sostituzione possono essere citati a verbale, previo ovviamente controllo
della loro idoneità in relazione al corretto inserimento nell’impianto
(cfr. circolare Regione Lombardia 18/SAN del 7 aprile 1997).
2.4
Modulistica Al fine di agevolare l’invio della dichiarazione di messa
in servizio è stato predisposto e allegato alle presenti linee guida
(Allegato 1) un modello che può essere utilizzato per le nuove
attrezzature/insiemi installati dopo il 12 febbraio 2005 e può servire da
riferimento per l’integrazione delle comunicazioni di messa in servizio
già inviate, relative alle attrezzature/insiemi installati prima del 12
febbraio 2005. È comunque facoltà di ciascun utilizzatore di
trasmettere nelle forme ritenute più opportune la documentazione, purché
completa ed esaustiva nel rispetto di quanto espressamente richiesto nel
decreto. A corredo di tale modello si ritiene utile allegare anche un
facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2)
da utilizzare per la dichiarazione di corretta installazione delle
attrezzature/insiemi in conformità alle indicazioni del manuale d’uso,
come richiesto dal punto c), comma 1, dell’art. 6 del decreto.
3.
Verifiche per la riqualificazione periodica
3.1 Obblighi Il
decreto pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione
una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi
sono assoggettati. In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori
di: • sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche; •
escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i
termini alle verifiche periodiche; • favorire e fornire l’assistenza
necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche; • comunicare
la messa fuori servizio e/o il riavvio delle
attrezzature/insiemi.
3.2 Classificazione Il decreto prevede che
tutte le attrezzature definite all’art. 1 debbano essere classificate in
relazione alle categorie definite nell’Allegato II del d.lgs. 93/2000 e,
conseguentemente, va determinata la frequenza dei controlli per la
riqualificazione applicando le tabelle di cui agli Allegati A e B del
decreto stesso. Nel testo non viene precisato quale sia il soggetto che
deve operare questa classificazione nei confronti delle apparecchiature
preesistenti al d.lgs. 93/2000. Al riguardo si ritiene che sia
l’utilizzatore che debba provvedere a classificare l’attrezzatura, essendo
il soggetto cui il decreto ha attribuito l’obbligo di far sottoporre a
verifica periodica le attrezzature stesse. Tale valutazione, essendo di
natura tecnico-specialistica, può essere, ove ritenuto necessario dal
funzionario della ASL preposto alla verifica periodica, supportata
adeguatamente da uno specifico documento riportante le opportune
argomentazioni e considerazioni tecniche alla base della classificazione
effettuata e sottoscritto da idoneo tecnico competente in materia. La
classificazione dell’attrezzatura sarà poi esaminata dal funzionario della
ASL preposto alla verifica periodica, che potrà accettarla o rigettarla
(nel caso in cui intraveda rilevanti errori di valutazione) riportando le
proprie considerazioni sul verbale di verifica periodica.
3.3
Periodo transitorio Data la particolare complessità insita nella
determinazione della classificazione delle apparecchiature potrebbe
verificarsi, soprattutto nel periodo iniziale di applicazione del decreto,
che l’utilizzatore non provveda a definire la classificazione
dell’attrezzatura. In tal caso si ritiene ragionevole che il
funzionario della ASL preposto alla verifica periodica possa applicare,
sino alla definizione della classificazione dell’apparecchio da parte
dell’utente, la periodicità di verifica ritenuta più cautelativa ai fini
della garanzia di sicurezza dell’apparecchiatura, richiamando sul verbale
di verifica l’obbligo di classificare l’apparecchiatura.
3.4 Note
tecniche per la classificazione Per quanto attiene alla classificazione
delle attrezzature a pressione si richiamano alcune definizioni: • art.
1, comma 2, lettera h) del d.lgs. 93/2000 «pressione massima ammissibile
PS»: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata,
specificata dal fabbricante (omissis); • art. 1, comma 2, lettera i)
del d.lgs. 93/2000 «temperatura minima/massima ammissibile TS»: le
temperature minima/massima per le quali l’attrezzatura è progettata,
specificate dal fabbricante; • art. 1, comma 2, lettera l) del d.lgs.
93/2000 «volume V»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume
dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi
interni permanenti. Per i recipienti costituiti da più camere si
riporta il testo dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. 93/2000: «Allorché un
recipiente è costituito da più camere è classificato nella categoria più
elevata di ciascuna delle singole camere. Allorché una camera contiene più
fluidi è classificata in base al fluido che comporta la categoria più
elevata». A tale proposito, ai fini della frequenza delle ispezioni,
considerato che è possibile ad esempio che in una camera sia contenuto un
fluido del gruppo 1 e in un’altra un fluido del gruppo 2 (come definiti
dal d.lgs. 93/2000), nel caso di contrasto va adottata la frequenza più
cautelativa. Per quanto concerne la classificazione degli scambiatori
di calore (per es. vapore/acqua surriscaldata), non essendo gli stessi
menzionati espressamente in nessuna delle nove tabelle allegate al d.lgs.
93/2000 e non avendo il decreto dato indicazioni in tal senso, si ritiene
che come riferimento possa essere adottata la Tabella n. 5 del d.lgs.
93/2000, che riferendosi ad «altro tipo di riscaldamento» può essere
utilizzata per la classificazione dei suddetti apparecchi, riconducibili a
tale definizione.
3.5 Periodicità Il decreto regolamenta la
periodicità dei controlli secondo le tabelle di cui agli allegati A e
B. Le frequenze indicate in tali tabelle possono però essere modificate
qualora il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante
indichi periodicità inferiori a quelle previste dalle tabelle
stesse. Per le apparecchiature preesistenti al d.lgs. 93/2000, e quindi
prive della corrispondente classificazione di cui all’Allegato II di
quest’ultimo, possono presentarsi due casi: • apparecchiature
funzionanti in maniera autonoma; • apparecchiature funzionalmente
collegate e costituenti un impianto (tecnicamente simile o analogo ad un
insieme). Si ritiene che nel primo caso la periodicità derivi dalla
classificazione dell’apparecchiatura, applicando le tabelle di cui agli
allegati A e B del decreto, mentre nel secondo caso è possibile, se
richiesto dall’utilizzatore e valutando di volta in volta le diverse
tipologie e casistiche dell’impianto, attribuire a tutte le attrezzature
costituenti l’impianto la periodicità di verifica dell’attrezzatura di
categoria più elevata (applicando il principio di cautela previsto per gli
insiemi PED classificati secondo la categoria più elevata tra quelle
attribuite ad ogni singola attrezzatura costituente l’insieme) oppure, se
ritenuto più adeguato al tipo di impianto, assoggettare tutte le singole
apparecchiature a verifiche periodiche secondo le rispettive periodicità
derivanti dalla loro classificazione.
3.6 Casi particolari e
precisazioni I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (per
fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti
dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 52/97, come «esplosivi», «estremamente
infiammabili», «facilmente infiammabili», «infiammabili» quando la
temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità ,
«altamente tossici», «tossici» e «comburenti»); per tali casi la cadenza
della verifica periodica è biennale. Per tutti i fluidi del gruppo 2
quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride carbonica, ecc. la cadenza
può essere triennale o quadriennale in funzione della categoria. Nel
caso di impianto/insieme in cui coesistono apparecchi contenenti fluidi
del gruppo 1 e/o del gruppo 2, l’utente può , anche per semplici questioni
organizzative, chiedere di uniformare la frequenza delle verifiche alla
periodicità più restrittiva, cioè biennale. Si ritiene che tale
richiesta possa essere accolta in quanto più cautelativa ai fini della
sicurezza. Per i recipienti di vapore d’acqua si ritiene che la cadenza
della verifica di funzionamento triennale, o eventualmente biennale senza
visite interne, sia da valutare con attenzione; quindi per questo caso
specifico è opportuno acquisire una dichiarazione, da parte di idoneo
tecnico competente in materia, nella quale venga espressamente affermato
che il fluido contenuto non è corrosivo in relazione al materiale
impiegato (vedasi ad es. degasatori termofisici, raccoglitori di spurghi,
distributori di scambiatori di riscaldamento a vapore in correlazione alla
formazione di condensa acida, ecc. per i quali l’esperienza ha dimostrato
che può essere presente un ambiente corrosivo/erosivo). In ogni caso è
facoltà del funzionario della ASL preposto alle verifiche periodiche di
prescrivere, ai sensi dell’art. 10, comma 3, ultimo paragrafo del decreto
(«Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e quelli
suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i
termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita»), visite
interne o verifiche d’integrità supplementari, e ciò a maggior ragione per
gli apparecchi esistenti dove non siano disponibili le istruzioni d’uso
del fabbricante da cui poter attingere eventuali informazioni. In
carenza della dichiarazione di un tecnico competente in materia e qualora
dai verbali precedenti non emergano problemi particolari, è comunque
opportuno prescrivere una visita interna entro cinque anni calcolati a far
data da quella precedentemente eseguita, fatto salvo che l’apparecchio sia
già esonerato dall’effettuazione della visita interna secondo la
previgente normativa. Anche nel caso di forni per la lavorazione di oli
minerali, per i quali la cadenza della verifica d’integrità è passata da 4
a 10 anni, è necessario acquisire apposita dichiarazione in ordine
all’assenza di corrosione. In questo caso ancor più significativo, è
facoltà del funzionario della ASL di valutare caso per caso l’opportunità
di far eseguire verifiche d’integrità intermedie o supplementari. Nel
corso di una verifica periodica su un’attrezzatura/insieme/impianto ove
siano presenti tubazioni che per loro caratteristiche rientrano nel campo
di applicazione del decreto (DN > 80) e/o recipienti per liquidi mai
assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, è opportuno che venga
evidenziato all’utente l’obbligo di denuncia all’ISPESL, come previsto
dell’art. 16 del decreto. Nel caso di impianti di riscaldamento già
assoggettati al regime di verifiche periodiche previste dal regolamento di
cui al decreto 1 dicembre 1975 si ritiene che debba essere mantenuta
l’attuale periodicità per le verifiche suddette, in quanto nel d.lgs.
93/2000 e nel decreto non esistono riferimenti precisi per la loro
classificazione e quindi per la determinazione della nuova
periodicità. Nel caso di apparecchi itineranti (ad es. serbatoi
contenenti premiscelati a base cementizia, generatori di vapore mobili,
ecc.) soggetti a frequenti spostamenti e nuove installazioni, si ritiene
che la dichiarazione di messa in servizio debba essere presentata solo per
la prima installazione cui viene sottoposto l’apparecchio dopo la verifica
di primo impianto. Peraltro, essendo indispensabile acquisire la
dichiarazione di corretta installazione prevista dall’art. 6, comma 1,
lettera c) del decreto relativa allo specifico luogo di installazione, è
opportuno che tale documento venga chiesto all’atto della verifica
periodica. Infine va ricordato alle aziende utilizzatrici l’obbligo di
comunicare alla ASL la messa fuori servizio e/o la disinstallazione di un
apparecchio ogniqualvolta ricorrano tali condizioni, come previsto
dall’art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.
3.7 Norme
tecniche Poiché il decreto non fornisce indicazioni su quali norme
tecniche debbano essere applicate e/o utilizzate come riferimento per
l’effettuazione delle verifiche periodiche, si ritiene che, in assenza di
specifiche norme tecniche che sostituiscano, modifichino o integrino
l’apparato normativo attuale, sia ragionevole riferirsi alle norme
tecniche vigenti, che opportunamente ed adeguatamente utilizzate
permettono di svolgere le verifiche di controllo sia sulle apparecchiature
preesistenti al d.lgs. 93/2000 sia sulle attrezzature/insiemi installati
successivamente.
4. Esenzione dalla riqualificazione
periodica Qualora il funzionario della ASL riconosca che
l’attrezzatura/apparecchiatura già in servizio rientra tra quelle esentate
dall’obbligo della riqualificazione periodica, è opportuno richiamare
all’utilizzatore il rispetto di tutte le norme di buona tecnica
applicabili affinché l’apparecchio sia mantenuto in buono stato di
conservazione ed efficienza. L’art. 11 del decreto prevede per
l’esclusione dall’obbligo della riqualificazione periodica una serie di
condizioni oggettive tranne che per i recipienti di cui alla lettera a),
per cui è prevista l’assenza di «fenomeni di corrosione interna ed esterna
o esterna». In tal caso è opportuno che il funzionario della ASL in
occasione della verifica periodica su attrezzature che possiedono i
requisiti di cui sopra, acquisisca, ai fini del riconoscimento
dell’esenzione, una dichiarazione che attesti tale condizione. Tra le
attrezzature che possono essere esentate dall’obbligo della
riqualificazione periodica rientrano: a) i polmoni di aria compressa
aventi pressione massima di bollo 12 bar e capacità massima 1000 litri
(l), anche quando collegati ad attrezzature non escludibili, e le
autoclavi aria/acqua da 6 bar e capacità massima 2000 l; b) i
recipienti di volume non superiore a 1000 l e con pressione PS minore o
uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano
inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla
lettera a); c) i recipienti di vapore d’acqua autoproduttori per i
quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non
superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar (ad esempio i produttori di
vapore per le sterilizzatrici); d) i recipienti di vapore d’acqua non
autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il
volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar (ad
esempio i ricevitori di vapore per le sterilizzatrici); e) i generatori
di acetilene; f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di
condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i
filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli
alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non
si verificano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del
decreto. Pertanto ai fini dell’esenzione devono verificarsi almeno due
delle seguenti condizioni: 1) il loro diametro interno in mm o
dimensione nominale non superi 500; 2) la pressione massima ammissibile
PS non superi i 6 bar; 3) il prodotto del loro diametro interno in mm o
dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi
3000 (es. alcuni collettori di vapor d’acqua); g) tutti i recipienti
contenenti liquidi del gruppo 2; h) le tubazioni contenenti fluidi del
gruppo 2 e classificati nella I e II categoria; i) gli estintori
portatili a polvere, a schiuma o a base d’acqua con cartuccia di gas la
cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
4.1 Casi particolari -
Recipienti costituiti da più camere Ai fini dell’esclusione dalla
verifica periodica dei recipienti costituiti da più camere, i parametri da
considerare sono: - come pressione, la massima tra quelle esistenti
nelle varie camere, purché naturalmente generata da fluido allo stato di
gas/vapore, liquido surriscaldato; - come capacità , la somma delle
capacità delle varie camere occupate da fluido avente la stessa natura
fisica citata al precedente punto. Esempi: a) apparecchi contenenti
bagni di tintura aventi serpentino con PS > 0.5 bar e corpo con PS <
0.5 bar ma senza collegamento diretto con l’atmosfera, cioè protetto da
valvola di sicurezza, normalmente dotati di dispositivi di sicurezza a
manovra unica o multipla per l’apertura dei coperchi o delle portelle:
sono soggetti a collaudo dell’ISPESL o, se costruiti in accordo alla
direttiva 97/23/CE, a dichiarazione di conformità alla direttiva stessa
con le istruzioni per l’uso in genere conformi alle modalità di collaudo
dell’ISPESL, quindi sono soggetti a riqualificazione periodica; b)
mescolatori per l’industria cosmetica e similari che hanno una camicia o
un semitubo elicoidale di riscaldamento a vapore avente PS > 0,5 bar:
se il corpo è dotato di valvola di sicurezza si considera l’intera
capacità , mentre se il corpo è in collegamento diretto con l’atmosfera si
considera la sola capacità rispettivamente della camicia o del serpentino:
in questo caso se PS < 10 bar e P·V “ 400 bar/litro l’apparecchio non è
da sottoporre alle verifiche per la riqualificazione periodica.
5.
Casi particolari con riferimento agli insiemi complessi Nel caso si
considerino un impianto chimico di nuova fornitura, per il quale il
fabbricante ha rilasciato una dichiarazione di conformità globale ai sensi
della direttiva 97/23/CE, cioè relativa all’intero impianto, oppure un
intero gruppo di una centrale termoelettrica come i moderni impianti
cosiddetti a ciclo combinato, può succedere che per tali impianti il
concetto di insieme venga sostanzialmente «estremizzato», sfruttando la
definizione di cui all’art. 1, lettera f) del d.lgs. 93/2000: «varie
attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto
integrato e funzionale», nonché il preambolo alla direttiva 97/23/CE che
recita «la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie
attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e
funzionale; tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una
pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad
acqua». In tal senso l’utente potrebbe essere indotto a considerare
insieme tutto l’intero complesso produttivo. È bene precisare che in
tali casi, per procedere alle verifiche periodiche per la riqualificazione
risulta necessario «scomporre» l’insieme nelle singole attrezzature a
pressione e nelle loro tubazioni di collegamento, applicando a ciascuna di
esse la relativa periodicità.
6. Apparecchi già in esonero ai sensi
dell’art. 51 del d.m. 21 maggio 1974 Gli apparecchi in esonero ai sensi
dell’art. 51 del d.m. 21 maggio 1974 sono apparecchi a vapore e recipienti
di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di impianti a ciclo
continuo per i quali è stato concesso dall’ISPESL l’esonero dall’esame
annuale dell’efficienza delle valvole di sicurezza, a condizione che: •
sia presentata una relazione tecnica conforme al punto 3.1 della regola
E.1.B.5 del d.m. 21 maggio 1974; • la taratura delle valvole di
sicurezza venga effettuata ad intervalli di tempo di tre anni; • la
natura del fluido sia tale da non pregiudicare l’efficienza delle valvole
di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti
le valvole stesse; • l’impianto sia dotato dei dispositivi necessari a
garantire il rispetto dei limiti di progetto di temperatura e
pressione; • in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche
attraverso l’esame delle registrazioni disponibili presso l’impianto, che
la funzione dei sistemi di regolazione e controllo sia rimasta invariata
rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata
dall’utente. In passato a fronte del rispetto delle condizioni di cui
sopra era consentito anche che gli apparecchi a vapore inseriti in detti
impianti fossero esonerati dalla prescrizione relativa alla effettuazione
della visita interna a scadenza biennale, a condizione che il fluido non
fosse corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente
l’apparecchio considerato. In pratica si effettuava una verifica di
funzionamento annuale e una verifica d’integrità ogni dieci anni come per
tutti gli altri apparecchi. Con l’entrata in vigore del decreto tali
esoneri sono decaduti, in quanto sono previste frequenze di ispezione
differenti: 1) la cadenza della taratura delle valvole di sicurezza,
dovendo seguire la cadenza delle prove di esercizio, diventa in genere
biennale (allegato A, fluidi del gruppo 1, prima riga); 2)
nell’allegato B (fluidi del gruppo 2) non si distingue tra generatori di
vapore a fuoco diretto e a sorgente termica diversa dal fuoco (come di
norma presenti negli impianti a ciclo continuo), per cui in entrambi i
casi si impone una visita interna ed una verifica di funzionamento
biennale, nonché una verifica d’integrità decennale. Le nuove
periodicità si applicano a partire dalla prima verifica in scadenza (art.
15, comma 2). Per applicare periodicità diverse da quanto sopra,
l’utente deve essere autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive
(art. 10, comma 5).
7. Recipienti g.p.l. esonerati ai sensi del
d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i. Per quanto riguarda i recipienti g.p.l.
esonerati ai sensi del d.m. 29 febbraio 1988 e s.m.i., interpretando
quanto indicato nella nota del Ministero delle Attività Produttive del 14
marzo 2005 prot. 14867 come provvedimento autorizzativo previsto dall’art.
10, comma 5, del decreto e considerato quanto espresso nella circolare
ISPESL del 21 aprile 2005, prot. A00-09-1351, si ritiene di poter
applicare l’attuale regime degli esoneri sia ai recipienti esistenti che a
quelli di nuova costruzione/installazione, fatte salve eventuali
successive modifiche o chiarimenti a tali disposizioni.
8.
Apparecchi già in esonero ai sensi dell’art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 -
Generatori di vapore a funzionamento automatico Per quanto riguarda i
generatori di vapore a funzionamento automatico in esonero ai sensi
dell’art. 43 del d.m. 21 maggio 1974 (con producibilità massima 3 t/h e
pressione massima 14,7 bar) come noto può essere concesso l’esonero
dall’assistenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore
abilitato. Di solito tali generatori, essenzialmente a tubi da fumo, sono
equipaggiati con i dispositivi necessari al loro funzionamento in
automatico che rispondono ai requisiti stabiliti dalle specifiche tecniche
E.2.E.3 del d.m. 21 maggio 1974; si ritiene che per tali generatori che
già usufruiscono dell’esonero possa essere mantenuta tale
condizione. Per le nuove installazioni si farà riferimento alla
verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio.
9.
Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 d.m. 21 maggio
1974) I generatori a sorgente termica diversa dal fuoco, che di norma
sono esonerati dall’assistenza del conduttore abilitato a condizione che
sia garantita la conduzione da parte di personale maggiorenne e capace,
devono, tra le altre condizioni, rispettare quella prevista dalle
specifiche tecniche E.2.E.1 del d.m. 21 maggio 1974 (le membrature a
pressione sono progettate per una temperatura non inferiore a quella del
fluido di riscaldamento stesso). In genere questa condizione è
difficilmente rispettata per i generatori a recupero di calore come i GVR
delle centrali a ciclo combinato e i generatori a recupero dei
termovalorizzatori e similari, per cui esclusivamente per questi ultimi
tipi di generatori si conferma l’obbligo dell’assistenza di uno o più
conduttori abilitati.
10. Verifiche d’integrità - Riparazioni o
modifiche
10.1 Verifiche di stabilità Se in occasione della
verifica d’integrità si rilevassero diminuzioni di spessore che non
necessariamente richiedono interventi di riparazione, ma ad esempio una
verifica di stabilità , il funzionario della ASL potrà richiedere tale
verifica parziale (cioè relativa alla sola membratura interessata) o
totale. Per gli apparecchi esistenti, cioè progettati, costruiti e
collaudati in accordo alle norme nazionali, il funzionario della ASL potrà
richiedere ed acquisire: - i calcoli elaborati in accordo alle norme
adottate nel progetto dell’apparecchio o alle raccolte VSR/VSG ed il
disegno revisionato (entrambi timbrati e firmati da tecnico
abilitato); - il benestare del costruttore originario, o in sua assenza
(per cessata attività , fallimento, ecc.), il benestare dell’utente che
assume la figura giuridica di fabbricante; - la dichiarazione del
progettista, redatta secondo la vigente normativa, dove sia indicato
espressamente che nel calcolo si è tenuto conto delle altre azioni, se
influenti e significative, oltre la pressione. Per gli apparecchi
progettati, costruiti e collaudati in accordo alla direttiva PED potrà
essere acquisita una certificazione di idoneità rilasciata dal fabbricante
sotto la sorveglianza di un Organismo notificato o, se ammesso, da un
Ispettorato degli utilizzatori.
10.2 Riparazioni o modifiche La
normativa distingue abbastanza chiaramente la differenza tra riparazione e
modifica: «La riparazione consiste nella sostituzione di parte di
un’attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza
saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la
modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le
caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo,
dopo essere stata messa in servizio». Si ritiene che i funzionari delle
ASL possano rientrare tra i soggetti abilitati ad effettuare verifiche
d’integrità supplementari, o collaudi che dir si voglia, nei casi di
semplici sostituzioni di una parte di un apparecchio con altra identica,
quali ad esempio: - sostituzioni di fasci tubieri; - sostituzioni di
distributori di scambiatori; - ritubature di generatori a tubi da fumo
che non implichino operazioni di saldatura. Rimangono soggetti al
collaudo dell’ISPESL (che è anche Organismo notificato), o di un Organismo
notificato autorizzato ad effettuare i controlli per le valutazioni di
conformità alla direttiva PED, tutti gli interventi di riparazione che
prevedano operazioni di saldatura o modifiche in genere, le quali
richiedono una adeguata preparazione tecnica (su materiali, qualifiche
procedimenti di saldatura, qualifiche saldatori, controlli non
distruttivi) e l’accesso a norme tecniche, linee guida, elenchi di
materiali ammessi all’impiego, ecc. di cui le ASL di norma non
dispongono.
11. Sistema tariffario Il decreto non contiene
indicazioni riguardo alla remunerazione delle attività di verifica
periodica delle attrezzature/insiemi a pressione. Si ritiene pertanto
che per il momento possa rimanere in vigore il regime tariffario adottato
da ciascuna ASL; l’attuale sistema tariffario dovrà essere comunque
rivisto in armonia con quanto prevede l’attuale quadro normativo generale,
introducendo un nuovo criterio di remunerazione «a prestazione», che
ciascuna ASL potrà comunque adattare alle proprie esigenze. In linea di
massima ci si potrebbe ancora riferire al metodo a scaglioni sulla base
del prodotto PS◊V (pressione massima per capacità totale), fatte salve
alcune prestazioni difficilmente quantificabili se non con tariffa
oraria. Nelle more di tale revisione tariffaria, si ritiene che le
attrezzature/insiemi di cui le ASL hanno già ricevuto comunicazione di
messa in servizio (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 93/2000) o
dichiarazione di messa in servizio (ai sensi dell’art. 6 del decreto) non
siano da assoggettare all’applicazione della «quota annua», da parte delle
ASL che adottano tale sistema tariffario, sino al momento in cui verranno
sottoposte alla prima verifica
periodica.
ALLEGATI
Allegato 1: Modello dichiarazione
messa in servizio (DMS) di attrezzature/insiemi a pressione Il modello
allegato rappresenta un ausilio per agevolare gli utilizzatori nella
presentazione della dichiarazione di messa in servizio di
attrezzature/insiemi a pressione o per l’invio della documentazione
integrativa nel caso di attrezzature/insiemi per i quali alla data del 12
febbraio 2005 sia già stata presentata la comunicazione di messa in
servizio. È facoltà di ciascun utilizzatore di trasmettere nelle forme
ritenute più opportune la documentazione, purché completa ed esaustiva di
quanto espressamente richiesto nel decreto.
Allegato 2: Fac-simile
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la
dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a
pressione
Allegato 1: Modello dichiarazione messa in servizio (DMS)
di attrezzature/insiemi a pressione
Azienda Sanitaria Locale di ...................................................
Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Sicurezza e Impiantistica
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del d.m. 1 dicembre 2004, n. 329 in attuazione dell’art. 19,
comma 3, del d.lgs. 93/2000
Il sottoscritto ................... in qualità di legale rappresentante della ditta .................................. con sede legale in ...................................................................................................
via ...................................................... telefono n. ...............................................
partita IVA ..........................................................................................................
DICHIARA
la messa in servizio, presso il proprio insediamento produttivo di:
Comune .........................................................................
via ............................................................................ n. .........
delle attrezzature/degli insiemi a pressione di seguito elencate/i:
Costruttore |
n. Fabbrica
o Matricola |
bar |
°C |
litri |
tipo
fluido |
fluido
gruppo 1 o 2 |
attrezzature o insieme |
categoria I; II III; IV |
installazione a
cura dell'utilizzatore sull'impianto |
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Si allega in copia per ogni singola/o attrezzatura/insieme: •
relazione tecnica con schema di impianto (come previsto dal punto 1.b del
d.m. 1 dicembre 2004) • dichiarazione corretta installazione secondo
manuale d’uso (come previsto dal punto 1.c del d.m. 1 dicembre 2004) •
verbale di verifica di «primo impianto o messa in servizio», ove
prescritta (come previsto dal punto 1.d del d.m. 1 dicembre 2004) •
elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o
sottoposti a fatica oligociclica, se ne ricorre il caso (come previsto dal
punto 1.e del d.m. 1 dicembre 2004) • per attrezzature/insiemi esclusi
dal controllo della messa in servizio: documentazione attestante i
requisiti previsti dall’art. 6, punto 4, e dall’art. 5, comma 1, lettera
d) del d.m. 1 dicembre 2004.
Si allega inoltre, su Vs. richiesta,
copia della Dichiarazione CE di conformità/copia del frontespizio del
libretto matricolare.
Data
...................................
Il Legale
Rappresentante (timbro e firma)
Allegato 2: Fac-simile di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da impiegare per la
dichiarazione di corretta installazione (DCI) di attrezzature/insiemi a
pressione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ (Artt. 38 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da
produrre agli organi dalla pubblica amministrazione o ai gestori di
pubblico servizio
Spett.le ..................................
..................................
Il/La sottoscritto/a ............................................ nato/a a ............................................
il .................................................................................................................... residente a ...........................................................................................................
via ............................................................................................... n. ................ consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti,
DICHIARA (1)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
......................., ......................
Il/La dichiarante (2)
.............................................. NOTE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
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(1)
Indicare l’oggetto della dichiarazione. (2) Le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.
59. ___
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